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FACILITA - ORGANIZZAZIONE INDIPENDENTE PER LA GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI GRUPPI - SOCIETA' COOPERATIVA CF ED ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLI'/CESENA 03685090403
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Cosa Facciamo
La Cooperativa svolge attività di:GESTIONE DEI CONFLITTIFACILITAZIONE NEL LAVORO DEI GRUPPIMEDIAZIONE SOCIALE IN CONTESTI COMPLESSICONCILIAZIONE
Cos'è la conciliazione?La conciliazione è un mezzo non contenzioso di composizione delle controversie. La sua funzione è quella di condurre le parti a una definizione della lite prescindendo dall'azione in giudizio. I vantaggi della conciliazione sono evidenti, sia per l'interesse dei soggetti che vi ricorrono, in considerazione del risparmio di costi e di tempi che la conciliazione consente, sia per l'interesse generale, dato che alla diffusione degli strumenti alternativi di risoluzione delle liti consegue una semplificazione dell'amministrazione della giustizia. La conciliazione è governata da regole semplici. La definizione della lite è atto riconducibile direttamente alla sfera delle loro volontà e non, come nel processo civile e nell'arbitrato rituale, alla decisione autoritativa di un organo terzo (il giudice, l'arbitro). Il conciliatore assume, tuttavia, un ruolo estremamente sensibile, perché deve essere capace di chiarire alle parti gli aspetti della controversia che esse devono considerare per pervenire o meno alla conciliazione, i vantaggi e le soluzioni che possono valorizzare nella conciliazione della lite. Il compito del conciliatore è pertanto, principalmente, quello di orientare le parti nella ricerca di un accordo che si riveli soddisfacente per gli interessi di entrambe. Il conciliatore, quindi, è prima di tutto un mediatore, che guida le parti nella negoziazione promovendo e favorendo il raggiungimento dell'accordo. Egli, oltre a ricevere le eventuali proposte conciliative delle parti, può anche procedere a formularne una propria, che possa poi essere tratta a base contenutistica del definitivo atto transattivo della lite. Il conciliatore, peraltro, non assume alcuna decisione né emette alcun provvedimento dotato di autonoma efficacia giuridica. Sono caratteri della conciliazione: - L'incoercibilità: la parte non è obbligata a concludere la conciliazione né a partecipare alla trattativa, benché in caso di recesso dalle trattative l'art. 40, 2° co., in fine, d.lgs. 5/2003, contenga la seguente disposizione: "il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione".
- L'imparzialità: il conciliatore deve essere un terzo imparziale e indipendente rispetto alle parti. Se esistono ragioni anche remote e indirette di conflitto di interessi, il conciliatore deve astenersi dall'assumere l'incarico ed è responsabile del mancato assolvimento del dovere di imparzialità.
- L'equità: l'accordo conciliativo dovrà sempre tendere a contemperare gli interessi di entrambe le parti, senza disparità e assicurando un reciproco grado di soddisfazione.
- La salvezza: se le parti non raggiungono l'accordo, mantengono intatti le loro pretese e il diritto di promuovere l'azione in giudizio o dare avvio a un procedimento arbitrale: tuttavia a norma dell'art. 41, co. 5, d.lgs. 5/2003, la mancata comparizione di una delle parti e le posizioni da esse assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., potendo il giudice decidere sulle spese in termini diversi dal criterio della soccombenza, escludendo la ripetizione delle spese da parte della parte vittoriosa o addirittura condannandola a rimborsare le spese al soccombente.
- L'autonomia: le parti possono condurre la trattativa nei modi che ritengono più opportuni e decidere il grado di incidenza dell'attività del conciliatore sulla formazione dell'accordo. Possono determinare liberamente il contenuto dell'accordo, secondo quella che ritengono essere la maggiore rispondenza ai loro interessi.
- La rapidità: la conciliazione non ha tempi minimi di durata. L'accordo può essere raggiunto anche al primo incontro.
- L'economicità: le parti saranno tenute a corrispondere soltanto l'onorario del conciliatore, che è fisso e predeterminato in ragione del valore della controversia, nonché le spese (anch'esse fisse) di segreteria (al riguardo si v. d.m. 23 luglio 2004, n. 223); a norma dell'art. 39 d.lgs.5/2003 "gli atti i documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura" (1° co.), ed inoltre che "il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro" (2° co.).
- La riservatezza: il conciliatore ha l'obbligo di non rivelare alcuna informazione relativa all'incarico ricevuto, sia con riguardo alle parti, sia con riguardo allo svolgimento della procedura conciliativa, sia con riguardo ai contenuti dell'eventuale accordo. Analogo vincolo ricade sulle parti, atteso che le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale (art. 41, co. 3, d. lgs. 5/2003);
- La responsabilità. Il conciliatore abilitato ai sensi dell'art. 38 d.lgs.5/03 deve essere assicurato dall'organismo di conciliazione di cui fa parte con una polizza conformata a uno standard assicurativo che fornisce sufficiente garanzia agli utenti in ordine ad eventuali pretese derivanti dallo svolgimento del servizio.
La Conciliazione nelle controversie societarie L'istituto della conciliazione non è sconosciuto al nostro ordinamento: nell'ambito del processo civile ordinario è previsto in via generale il tentativo di conciliazione che spesso però si riduce ad una mera formalità e non dà quasi mai esito positivo. Lo stesso accade per i tentativi di conciliazione nei processi in materia di rapporti tra coniugi. Altro esempio è dato dal processo del lavoro (art. 410 c.p.c.), ove è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in via pregiudiziale come condizione di procedibilità della domanda.
Il legislatore ha voluto introdurre dunque qualcosa di nuovo, prendendo a modello istituti di altri ordinamenti che da tempo riconoscono e praticano sistemi di risoluzione delle controversie alternativi al processo.
La grande novità consiste nell'introduzione di una conciliazione volontaria ma amministrata, cioè nella possibilità di affidare la conciliazione ad organismi privati, purché assoggettati a forme di controllo da parte della pubblica amministrazione.
Infatti già la legge n. 366 del 3 ottobre 2001 "Delega al Governo per la riforma del diritto societario" prevedeva forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria, anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che dessero garanzia di serietà ed efficienza e che fossero iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
Nel decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 , "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366", in vigore dal 1° gennaio 2004, è prevista l'importante novità e sono dettate le regole per il relativo procedimento. Per dare attuazione ai principi dettati dal D.Lgs. 5/03, sono stati emanati:
La conciliazione è prevista dal legislatore come alternativa alla lite. Non presuppone né un vinto né un vincitore, ma soltanto che le due parti raggiungano, con il suggerimento di un terzo - il consilium - un accordo negoziato che ha il pregio di non scontentare nessuno, e quindi di avere maggior forza nella normalizzazione dei rapporti rispetto alla sentenza del giudice. Il valore principale della conciliazione, sostengono alcuni studiosi, è dato proprio dalla possibilità per le parti di regolamentare i rapporti, “facendosi giustizia da sé” senza dover sottostare alla decisione di un terzo, il giudice. Rispetto alla pronuncia del giudice, la conciliazione fornisce l'opportunità di soluzioni creative. Soluzioni svincolate dai limiti della domanda giudiziale che riguarda il passato. Questo è utile ad esempio nelle controversie sui rapporti di durata che sono in continua evoluzione e rispetto ai quali la pronuncia del giudice giunge spesso in ritardo. Il procedimento di conciliazione è disciplinato dall'articolo 40 del decreto legislativo, che garantisce l'imparzialità, la sollecitudine nell'espletamento dell'incarico e la riservatezza, che è uno dei vantaggi della conciliazione rispetto al processo. Il rapporto tra la conciliazione ed il giudizio. Con il ricorso all'organismo di conciliazione le parti in nessun modo rinunciano alla difesa in giudizio dei propri diritti, per un principio costituzionale: in caso di fallita conciliazione, il verbale contiene l'avvertenza che le informazioni rese dalle parti e le proposte formulate dal conciliatore, non saranno utilizzabili nel corso del successivo giudizio. Nel procedimento di conciliazione, un altro vantaggio per le parti, è il soddisfacimento più immediato rispetto a quello conseguibile attraverso il processo e il risparmio di spesa.
Nell'articolo 39 del decreto legislativo è prevista l'esenzione, se la conciliazione riesce, per tutti gli atti, documenti o provvedimenti del procedimento da qualsiasi imposta, tassa o spesa o diritto. Inoltre, tutte le conciliazioni entro il limite di valore di 25.000 euro sono esenti dall'imposta di registro. Come è stato affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 276 del 13 luglio 2000, la conciliazione tende a soddisfare un interesse generale, perchè costituisce non solo un'efficace strumento in grado di contenere il proliferare delle controversie giudiziarie - con evidente vantaggio per l'amministrazione della giustizia e quindi della collettività - ma rappresenta anche un veicolo di diffusione di quella cultura della pacificazione, che ha fondamento nell'art. 2 della Carta Costituzionale in relazione agli istituti che riconoscono e garantiscono la solidarietà.
La conciliazione è diversa dall'arbitrato. Riguarda l'ambito negoziale, mentre l'arbitrato, che pure costituisce una forma di risoluzione della controversia alternativa al processo, riveste carattere contenzioso e prevede la pronuncia del lodo, che è vincolante e determina un soccombente ed un vincitore rispetto alla controversia.
La conciliazione è diversa dall'arbitraggio. L'arbitraggio previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo, è finalizzato a dirimere le vertenze societarie in relazione alla gestione, e corrisponde all'ipotesi in cui la volontà dell'arbitratore concorre ad integrare la volontà delle parti che non sono riuscite a raggiungere l'accordo. Nell'arbitraggio non si ha dunque né conciliazione, perchè l'accordo delle parti manca, né giudizio arbitrale in quanto non vi è alcun lodo che dirima la controversia.
La natura giuridica della conciliazione. L'attività che il conciliatore compie è riconducibile ad un incarico ricevuto dalle parti. Il conciliatore non esplica alcuna funzione giurisdizionale, in quanto non emana alcuna decisione su diritti soggettivi - a differenza dell'arbitro - si limita a condurre le parti, con la sua autorevolezza, alla composizione della vertenza che avviene esclusivamente in virtù dell'incontro delle rispettive volontà. Le parti conciliandosi senza dubbio concludono un negozio che, secondo alcuni avrebbe natura transattiva, secondo altri sarebbe un negozio atipico che realizza interessi meritevoli di tutela.
Tra le parti ed il conciliatore si instaura un rapporto negoziale oneroso, che trova giustificazione nella previsione dell'art. 1322 cod.civ., ed infatti è espressamente previsto che l'Organismo di conciliazione si munisca di un tariffario (modellato su uno schema previsto dalla legge) da presentare insieme all'istanza di iscrizione.
Il conciliatore è figura vicina al prestatore d'opera, tanto più se si considera che il corrispettivo del conciliatore è dovuto anche se la conciliazione non riesce, il che per la mediazione non avviene.
Tipologie. Si distingue la conciliazione facilitativa, nel caso in cui il conciliatore si limiti ad agevolare le parti, promuovendo o favorendo il raggiungimento dell'accordo, dalla conciliazione valutativa, nel caso in cui il conciliatore formuli una o più proposte di accordo, basandosi sulla valutazione delle opposte ragioni, in base alle leggi applicabili, naturalmente non vincolante. E' possibile l'adozione di uno stile misto.
Esiste poi la conciliazione endoprocessuale e quella stragiudiziale. La prima si svolge all'interno del processo e vede il giudice stesso in funzione di conciliatore. La seconda può essere attivata dalle parti in piena autonomia, sia in forza di una clausola contrattuale preesistente, (nel nostro caso dello statuto societario), sia in base ad un accordo successivo all'insorgere della controversia.
In ogni caso il ricorso alla conciliazione è libero: le parti possono sempre ricorrervi, anche senza seguire le procedure dettate dall'articolo 40 del decreto legislativo. In tal caso, tuttavia, non sarà possibile che al tentativo di conciliazione, riuscito o meno, conseguano gli effetti previsti dalle norme in tema di processo societario, per ottenere i quali è necessario ricorrere ad un organismo di conciliazione autorizzato.
Solo il tentativo di conciliazione posto in essere con le regole previste, sia che riesca o che fallisca, è in grado di produrre effetti anche in relazione all'eventuale futuro giudizio: ecco perchè si tratta di una conciliazione amministrata ossia controllata dalla pubblica amministrazione.
A norma del citato dall'articolo 40 n. 8 del decreto legislativo, se la conciliazione riesce, il relativo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, omologato dal competente Presidente del Tribunale, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Se la conciliazione fallisce vi sono comunque effetti: si dovrà redigere verbale, ed il comportamento delle parti potrà essere valutato dal giudice nel successivo giudizio al fine della ripartizione delle spese di lite.
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